Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere ad ARPA l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima. In mancanza di tale requisito si considererà la data di ricezione della domanda.
Le richieste precedenti all’entrata in vigore del decreto non saranno più ritenute valide in quanto mancanti dell’indicazione del soggetto abilitato, requisito essenziale per la validità della richiesta.
Le richieste precedenti all’entrata in vigore del decreto non saranno più ritenute valide in quanto mancanti dell’indicazione del soggetto abilitato, requisito essenziale per la validità della richiesta.